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Come previsto dal Nuovo Accordo di Programma, firmato in data 13 dicembre 2008,
il
Consorzio Ecogas (art. 2):
- si impegna a ricevere tutta la documentazione trasmessa dagli operatori per il
recupero dei
contributi sotto forma di credito d’imposta e a verificarne la completezza;
- si impegna a conservare tutta la documentazione ricevuta, insieme con gli atti
prodotti in
istruttoria, per un periodo di cinque anni successivo a quello di approvazione o
di diniego.
Art. 3
Il procedimento di accesso al contributo statale, definito all’articolo 5
dell’accordo di programma
del 9 gennaio 2006, è parzialmente modificato come segue:
- il Consorzio Ecogas trasmette con cadenza mensile il report completo delle
pratiche da
approvare con i relativi codici di prenotazione al Ministero dello Sviluppo
Economico e il report
delle pratiche incomplete;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento a ciascun report
ricevuto, effettua i
controlli, anche a campione, sulla documentazione pervenuta al Consorzio Ecogas
ed entro
quindici giorni dalla conclusione delle operazioni di controllo trasmette:
- la lista delle pratiche approvate con i relativi codici di approvazione;
- la lista delle pratiche incomplete per la successiva integrazione;
- la lista delle pratiche non approvate;
- il Consorzio Ecogas procede all’integrazione delle pratiche incomplete
mediante richiesta agli
operatori, che dovranno provvedere entro il termine di 60 giorni dalla
richiesta;
- il Consorzio Ecogas trasmette con cadenza trimestrale il report delle pratiche
che, all’esame
della completezza della documentazione, hanno presentato evidente e indubbia
carenza dei
requisiti previsti;
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, allo scopo di vigilare sulla corretta
applicazione della
normativa di riferimento, può procedere anche a verifiche presso la sede del
Consorzio stesso.
Ricordiamo a tutti gli operatori che con la nuova procedura sarà possibile
inviare una
sola copia della pratica completa in tutte le sue parti.
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